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Ordinanza — n. 7180/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of new grounds and voluntary withdrawal inapplicable to event crimes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7180/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Spagnolo Luca Cosimo inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued for a transfer to the ordinary section and challenged the lower court's handling of evidence and voluntary withdrawal, but the court found these arguments merely repetitive of previously rejected factual claims. The court ruled that voluntary withdrawal does not apply to event crimes and that the original judgment's reasoning was sufficient and free of defects.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely repetitive of those already examined and rejected by the court of first instance, or if the requested transfer to the ordinary section is not justified by new facts or legal issues.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive grounds voluntary withdrawal event crimes transfer to ordinary section court costs Cassa delle ammende esecuzione della pena detentiva sostitutiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPAGNOLO LUCA COSIMO nato a LOCRI il 23/03/1974 avverso la sentenza del 03/07/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Spagnolo Luca Cosimo e letta la richiesta, depositata dalla difesa in data 11 dicembre 2025, di riassegnazione del ricorso alla sezione ordinaria; considerato che i primi tre motivi di ricorso, con i quali si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata valutazione delle prove dedotte dalla difesa, vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della desistenza volontaria, nonché violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla erronea qualificazione giuridica del fatto, sono meramente riproduttivi di profili di censure in punto di fatto già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici di merito con corretti argomenti logici e giuridici, oltre che generici e tesi a una inammissibile rivalutazione nel merito delle prove assunte, ciò a fronte di una motivazione del provvedimento impugnato che appare immune da vizi; considerato, con particolare riferimento al secondo motivo, che l'istituto della desistenza volontaria non è applicabile ai reati di evento; ritenuto che il quarto motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, risulta sorretto da una motivazione sufficiente e immune da vizi; rilevato, pertanto, che la richiesta di riassegnazione del ricorso alla sezione ordinaria non può essere accolte e che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 13 gennaio 2026 Il Consigliere estensore La Presid