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Ordinanza — n. 7178/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7178/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7178/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRETELLA RAFFAELE nato a NAPOLI il 07/08/1991 avverso la sentenza del 27/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI; Letto il ricorso di Cretella Raffaele; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è meramente riproduttivo di profili di censura in punto di fatto già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di merito con corretti argomenti logici e giuridici e, peraltro, sono volti a prefigurare una rivalutazione degli elementi probatori estranea al sindacato di legittimità (si vedano, in proposito, pagg. 4 e 5 sugli accertamenti sull'autenticità dei marchi effettuati non solo tramite i pareri tecnici delle case produttrici ma soprattutto attraverso le verifiche dirette dei militari che hanno proceduto al controllo, i quali hanno constatato la contraffazione anche sulla base di esperienze maturate nel corso di analoghe attività di indagine); osservato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione e all'omessa prova dell'esclusione dell'imputato dal concorso nel reato presupposto, è altresì privo di specificità poiché reiterativo di doglianze già respinte dai giudici di merito, a pagina 5 della sentenza impugnata, alla luce degli elementi di prova raccolti e del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità richiamato (Sez. 2, n. 4434 del 24/11/2021, dep. 2022, Desideri, Rv. 282955 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

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Ordinanza — n. 7178/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 4 e 5 sugli accertamenti sull'autenticità dei marchi effettuati non solo tramite i pareri tecnici delle case produttrici ma soprattutto attraverso le verifiche dirette dei militari che hanno proceduto al controllo, i quali hanno constatato la contraffazione anche sulla base di esperienze maturate nel corso di analoghe attività di indagine); osservato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione e all'omessa prova dell'esclusione dell'imputato dal concorso nel reato presupposto, è altresì privo di specificità poiché reiterativo di doglianze già respinte dai giudici di merito, a pagina 5 della sentenza impugnata, alla luce degli elementi di prova raccolti e del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità richiamato (Sez. 2, n. 4434 del 24/11/2021, dep. 2022, Desideri, Rv. 282955 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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beni sequestrati occultamento di beni appropriazione indebita di fondi flussi finanziari illeciti sequestro di beni sequestro di conti bancari
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRETELLA RAFFAELE nato a NAPOLI il 07/08/1991 avverso la sentenza del 27/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Cretella Raffaele; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è meramente riproduttivo di profili di censura in punto di fatto già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di merito con corretti argomenti logici e giuridici e, peraltro, sono volti a prefigurare una rivalutazione degli elementi probatori estranea al sindacato di legittimità (si vedano, in proposito, pagg. 4 e 5 sugli accertamenti sull'autenticità dei marchi effettuati non solo tramite i pareri tecnici delle case produttrici ma soprattutto attraverso le verifiche dirette dei militari che hanno proceduto al controllo, i quali hanno constatato la contraffazione anche sulla base di esperienze maturate nel corso di analoghe attività di indagine); osservato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione e all'omessa prova dell'esclusione dell'imputato dal concorso nel reato presupposto, è altresì privo di specificità poiché reiterativo di doglianze già respinte dai giudici di merito, a pagina 5 della sentenza impugnata, alla luce degli elementi di prova raccolti e del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità richiamato (Sez. 2, n. 4434 del 24/11/2021, dep. 2022, Desideri, Rv. 282955 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 13 gennaio 2026 Il C