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Ordinanza — n. 7176/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for seeking factual re-evaluation outside cassation review scope.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7176/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Talamanca Gaetano inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The sole ground of appeal alleged a lack of decisive evidence and flaws in the reasoning regarding the defendant's criminal responsibility. The court rejected this because the request sought a factual re-evaluation of evidence already dismissed on appeal, which falls outside the scope of cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, n. 1 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are limited to legal errors and cannot be used to challenge factual findings or request a re-evaluation of evidence already rejected by the appellate court.

Parole chiave

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cassation review scope factual re-evaluation inadmissible appeal criminal responsibility evidence valuation utilizzazione del fondo modificazione della servitù rimozione di termini

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, n. 1 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TALAMANCA GAETANO nato a PALERMO il 13/03/1967 avverso la sentenza del 07/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Talannanca Gaetano; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono la mancata assunzione di una prova decisiva e il vizio della motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è finalizzato ad ottenere, mediante generiche doglianze in punto di fatto già respinte in appello, una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in particolare, pag. 3 sulla circostanza accertata dello scarso valore delle pietre consegnate dall'imputato alla p.o.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 13 gennaio 2026 Il Consigliere estensore La Presidente