Criminal appeal dismissed as inadmissible for seeking factual re-evaluation outside cassation review scope.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Talamanca Gaetano inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The sole ground of appeal alleged a lack of decisive evidence and flaws in the reasoning regarding the defendant's criminal responsibility. The court rejected this because the request sought a factual re-evaluation of evidence already dismissed on appeal, which falls outside the scope of cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, n. 1 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are limited to legal errors and cannot be used to challenge factual findings or request a re-evaluation of evidence already rejected by the appellate court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TALAMANCA GAETANO nato a PALERMO il 13/03/1967 avverso la sentenza del 07/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Talannanca Gaetano; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono la mancata assunzione di una prova decisiva e il vizio della motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è finalizzato ad ottenere, mediante generiche doglianze in punto di fatto già respinte in appello, una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in particolare, pag. 3 sulla circostanza accertata dello scarso valore delle pietre consegnate dall'imputato alla p.o.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 13 gennaio 2026 Il Consigliere estensore La Presidente