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Ordinanza — n. 7173/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming violation of sentencing principles and lack of mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7173/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Saldini Biagio inadmissible, rejecting all claims regarding sentencing principles and mitigating circumstances. The appellant argued for a violation of Article 648 of the Penal Code and omitted evaluation of specific facts, but the court found these arguments merely repetitive of previously rejected factual criticisms. Consequently, the court ruled that the lower court's reasoning was logically sound and free from defects, necessitating the dismissal of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 648, Art. 164, Art. 131-bis Codice Penale: An appeal based on repetitive factual criticisms and generic allegations of violated sentencing principles is inadmissible when the lower court's reasoning is logically sound and free from defects.

Parole chiave

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inadmissible appeal sentencing principles mitigating circumstances repetitive arguments Cassazione Roma divieto di demolizione violazione della licenza edilizia altezza massima dell'edificio

Disposizioni normative citate

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Art. 648 cod. pen.
Letto il ricorso di Saldini Biagio; considerato che tutti i motivi di motivo di ricorso, con i quali si deduce violazione dell'art. 648 cod.
Art. 164 cod. pen.
pen., contraddittorietà della motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, mancata applicazione del principio di proporzionalità in tema di trattamento sanzionatorio, violazione dell'art. 164 cod. pen. e omessa valutazione del fatto in relazione all'art.
Art. 131-bis cod. pen.
e omessa valutazione del fatto in relazione all'art. 131-bis cod.
art. 648 cod. pen
Letto il ricorso di Saldini Biagio; considerato che tutti i motivi di motivo di ricorso, con i quali si deduce violazione dell'art. 648 cod.
art. 164 cod. pen
pen., contraddittorietà della motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, mancata applicazione del principio di proporzionalità in tema di trattamento sanzionatorio, violazione dell'art. 164 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
e omessa valutazione del fatto in relazione all'art. 131-bis cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALDINI BIAGIO nato a COMISO il 31/07/1960 avverso la sentenza del 14/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Saldini Biagio; considerato che tutti i motivi di motivo di ricorso, con i quali si deduce violazione dell'art. 648 cod. pen., contraddittorietà della motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, mancata applicazione del principio di proporzionalità in tema di trattamento sanzionatorio, violazione dell'art. 164 cod. pen. e omessa valutazione del fatto in relazione all'art. 131-bis cod. pen., nonché delle prove assunte, sono meramente riproduttivi di profili di censura in punto di fatto già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con corretti argomenti logici e giuridici, oltre che generici e tesi a una inammissibile rivalutazione nel merito delle prove assunte; ciò a fronte di una motivazione del provvedimento impugnato che appare immune da vizi; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos