Italian Court dismisses appeal against criminal conviction for fraud, citing lack of motivation and generic mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Gueye Dame Diagui inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for lack of reasoning regarding criminal liability and the denial of general mitigating circumstances. The court rejected these claims, stating that a judge need not consider every favorable element, only those decisive for the negative assessment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 474 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: An appeal claiming lack of motivation is inadmissible if the court's reasoning sufficiently addresses the decisive negative elements, and the denial of generic mitigating circumstances is valid when based on the absence of positive factors.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUEYE DAME DIAGUI nato il 11/09/1982 avverso la sentenza del 14/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Gueye Dame Diagui; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce il difetto di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità per il reato di cui all'art. 474 cod. pen. contestato al capo A di imputazione, è manifestamente infondato alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità espressamente richiamato sulla natura di reato di pericolo del delitto contestato (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 sull'inconfigurabilità dell'ipotesi di reato impossibileistante l'irrilevanza della realizzazione dell'inganno nei confronti degli acquirenti, trattandosi di un reato che tutela la fede pubblica); osservato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contestano la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, nel motivare il diniego delle predette circostanze, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti,ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti, ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda, in proposito, pag. 6); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 13 gennaio 2026 Il Consigliere estensore La Presid