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Ordinanza — n. 7170/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on recidivism and evidence re-evaluation grounds as procedural.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7170/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Wali Abdelaziz inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for missing subjective elements in the crime of receiving stolen goods and errors in applying criminal code articles regarding recidivism and evidence evaluation. The court rejected these claims as mere reiterations of facts already properly assessed by the lower court without logical or legal flaws.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: Appeals that merely reiterate factual findings already adequately examined and dismissed by the court of first instance, without presenting new legal arguments or evidence, are inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility reiteration of facts recidivism qualification evidence re-evaluation Cassa delle ammende permessi di lavoro abbandono del posto di lavoro disoccupazione dei lavoratori migranti

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 360 c.p.p.
Art. 648 cod. pen.
Art. 474 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: WALI ABDELAZIZ nato il 23/04/1986 avverso la sentenza del 17/06/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Wali Abdelaziz; considerato che tutti i motivi di ricorso, con i quali si deduce mancata prova dell'elemento soggettivo del delitto di ricettazione, erronea applicazione degli artt.648 e 474 cod. pen., vizio di motivazione, erronea qualificazione giuridica del fatto, e con i quali si contesta la valutazione della prova, sono meramente riproduttivi di profili di censura in punto di fatto già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con corretti argomenti logici e giuridici, oltre che generici e tesi a una inammissibile rivalutazione nel merito delle prove assunte, ciò a fronte di una motivazione del provvedimento impugnato che appare immune da vizi; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 13 gennaio 2026 Il Consigliere estensore La Presidente