Italian Court dismisses appeal on illegal occupation charge due to lack of specific intent regarding third-party ownership.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Leo Luigi's appeal inadmissible regarding the charge of illegal occupation. The appellant argued he lacked subjective intent because he relied on an incorrect extra-penal regulation regarding land concessions. However, the court found that his wife's request for the concession proved his awareness of the property's third-party nature and lack of title at the time of entry. Consequently, the court ruled that the specific intent required for the crime was present, leading to the dismissal of the appeal and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 640 c.p.; Art. 640-bis c.p.: The specific intent for crimes of land or building invasion requires the agent's awareness of the property's third-party ownership, which influences the consciousness of the illegality of the conduct.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEO LUIGI nato a CRUCOLI il 16/05/1955 avverso la sentenza del 23/01/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Leo Luigi; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di occupazione abusiva contestato, essendo l'imputato caduto in errore sul precetto determinato da un errore sulla norma extra-penale in materia di concessioni, è manifestamente infondato in quanto, come congruamente evidenziato dalla Corte territoriale a pagina 2, proprio la richiesta del bene in concessione da parte della moglie del ricorrente dimostrava la consapevolezza dell'altruità dello stesso e della mancanza di un titolo per disporne al momento dell'abusiva introduzione, e tale condotta doveva già considerarsi integrativa del reato contestato; che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, il dolo specifico del delitto di invasione di terreni o edifici, oltre a richiedere la finalità di occupare l'immobile o di trarne altrimenti profitto, presuppone la consapevolezza in capo all'agente dell'altruità del bene, influente sulla coscienza dell'illegittimità della condotta (Sez. 2, n. 29710 del 19/04/2017, P.g. in proc. crudo, Rv. 270701 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 13 gennaio 2026 Il Consigliere estensore La President