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Ordinanza — n. 7168/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against criminal conviction for recidivism and lack of mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7168/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Chirico Orsola inadmissible, rejecting her claims regarding the exclusion of specific recidivism and the denial of generic mitigating circumstances. The court found the lower court's reasoning sufficient, noting that a judge need not consider every favorable element but only those deemed decisive, such as the defendant's persistent criminal conduct and lack of cooperation. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the State.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: The appeal is inadmissible if the lower court's denial of recidivism or mitigating circumstances is based on a congruous reference to decisive negative factors, without requiring an exhaustive analysis of all elements presented by the parties.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility specific recidivism aggravation generic mitigating circumstances sufficient reasoning standard Cassazione procedural ruling recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale criminalità persistente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIRICO ORSOLA nato a REGGIO CALABRIA il 16/02/1980 avverso la sentenza del 03/06/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Chirico Orsola; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva specifica contestata, è manifestamente infondato in quanto la motivazione con cui la Corte territoriale, a pagina 4, ha confermato la predetta aggravante, riconosciuta dal giudice di primo grado( alla luce non solo del precedente per analogo reato per cui è intervenuta condanna definitiva, ma anche dell'accresciuta capacità criminale dimostrata con la condotta in esame dall'imputata - che nel frattempo ha subito altre due condanne per invasione di terreni e furto - è esente dai lamentati vizi logici e giuridici; osservato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, nel motivare il diniego delle predette circostanze, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti, nella specie la perseveranza dell'imputata nella condotta criminosa e la mancata collaborazione, ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda, in particolare, pag. 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 13 gennaio 2026 Il Consigliere estensore