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Ordinanza — n. 7166/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7166/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7166/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POLIMENI ALESSANDRO nato a REGGIO CALABRIA il 20/04/1979 avverso la sentenza del 26/06/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI; Letto il ricorso di Polimeni Alessandro; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della scriminante dello stato di necessità, è privo di specificità poiché è meramente riproduttivo di profili di censura già discussi e ritenuti infondati dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte puntualmente richiamato (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 sull'insussistenza dei requisiti dell'attualità e transitorietà del pericolo necessari per il riconoscimento della scriminante invocata,trattandosi di una condotta che si è protratta per un tempo apprezzabile, finalizzata a sopperire a un'esigenza abitativa, senza che l'imputato si sia attivato per regolarizzare l'assegnazione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 7166/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 2 e 3 sull'insussistenza dei requisiti dell'attualità e transitorietà del pericolo necessari per il riconoscimento della scriminante invocata,trattandosi di una condotta che si è protratta per un tempo apprezzabile, finalizzata a sopperire a un'esigenza abitativa, senza che l'imputato si sia attivato per regolarizzare l'assegnazione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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polizia delle costruzioni abusivismo edilizio divieto di costruzione di diritto pubblico contravvenzione per violazione edilizia violazione delle norme zonali effetto sospensivo della licenza edilizia
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POLIMENI ALESSANDRO nato a REGGIO CALABRIA il 20/04/1979 avverso la sentenza del 26/06/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Polimeni Alessandro; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della scriminante dello stato di necessità, è privo di specificità poiché è meramente riproduttivo di profili di censura già discussi e ritenuti infondati dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte puntualmente richiamato (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 sull'insussistenza dei requisiti dell'attualità e transitorietà del pericolo necessari per il riconoscimento della scriminante invocata,trattandosi di una condotta che si è protratta per un tempo apprezzabile, finalizzata a sopperire a un'esigenza abitativa, senza che l'imputato si sia attivato per regolarizzare l'assegnazione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 13 gennaio 2026 Il Consigliere estensore La Presidente