Cassation court dismisses appeal regarding recidivism and witness testimony exclusion in criminal case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal by Loielo Giuseppe Antonio inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued violations of criminal procedure regarding the non-examination of witness Leonte and the failure to exclude recidivism. The court rejected these claims as groundless, noting the lower court correctly assessed the witness's limited relevance and the appellant's established criminal history.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 195 cod. pen.; Art. 213 cod. proc. pen.: The appeal is inadmissible when the alleged violation of the principle of integration between first and second instance judgments is based on arguments already examined and dismissed by the appellate court with correct logical and legal reasoning.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOIELO GIUSEPPE ANTONIO nato a SIDERNO il 21/10/1985 avverso la sentenza del 06/03/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Loielo Giuseppe Antonio; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione degli artt. 195 cod. pen. e 213 cod. proc. pen. e il vizio della motivazione, è, quanto alla violazione dell'art. 195 cod. pen. per la mancata escussione del Signor Leonte, meramente riproduttivo di profili di censura già vagliati e disattesi dalla Corte di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si veda pagina 5 ove la Corte ha sottolineato l'irrilevanza della testimonianza del Leonte, che si era limitato a fornire alla p.o. uno spunto per identificare l'imputato, successivamente riconosciuto dalla stessa nelle modalità previste dalla legge) ed è manifestamente infondato in relazione alla presunta violazione del principio di integrazione fra le pronunce di primo e secondo grado, avendo il giudice di appello chiarito la rilevanza assegnata alla foto consegnata alla vittima, che di per sé non aveva valore di prova ma solo di ulteriore elemento utile a risalire all'identità dell'autore del fatto; osservato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamentano la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva contestata, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ne ha confermato l'applicazione con motivazione esente da vizi logici e giuridici, alla luce dei plurimi precedenti penali a carico dell'imputato, tre dei quali per lo stesso reato per cui si procede, nonché della spiccata capacità a delinquere e indifferenza per la risposta punitiva dallo stesso dimostrata (si veda, in particolare, pag. 6); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 13 gennaio 2026 Il Consigliere estensore La Pres