Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to repetition of already rejected arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Passalacqua Roberta inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for violations regarding double jeopardy, statute of limitations, and the erroneous application of Article 131-bis of the Penal Code. The court rejected these claims as mere repetitions of arguments already thoroughly discussed and dismissed by the lower appellate court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces grounds of criticism already discussed and rejected by the court of appeal with correct logical and legal arguments.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASSALACQUA ROBERTA nato a LAMEZIA TERME il 15/12/1990 avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Passalacqua Roberta; considerato che il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso, con i quali si deducono la violazione di legge in relazione al divieto di bis in idem e alla mancata declaratoria di estinzione del reato per decorso del termine di prescrizione nonché l'erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e il difetto di motivazione in ordine al diniego della causa di esclusione della punibilità prevista dal predetto articolo, sono meramente riproduttivi di profili di censura già discussi e ritenuti infondati dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e giuridici che il ricorso si limita a contraddire dogmaticamente (si veda, in proposito, pag. 2 sul mancato decorso del termine di prescrizione stante la natura permanente del reato di occupazione abusiva e la sua contestazione aperta / nonché sulla motivata valutazione della condotta contestata come successiva e autonoma rispetto a quella oggetto di pregressa archiviazione, si vedano altresì pagg. 3 e 4 sulle circostanze che escludono i presupposti applicativi dell'invocata causa di esclusione della punibilità); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 13 gennaio 2026 Il Consigliere estensore La Presidente