Italian Court dismisses appeal against criminal conviction for property damage due to lack of legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Ignazio Spagnoletti's appeal inadmissible, rejecting all three grounds for review. The court found the appellant's arguments merely repetitive of facts already ruled against him and unsupported by the evidence. Consequently, the lower court's decision denying mitigating circumstances and alternative sentencing was upheld as legally sound.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 376 c.p.p.: The Court of Cassazione holds that an appeal is inadmissible when the appellant's arguments are merely dogmatic contradictions of facts already ruled against them or manifestly unfounded, especially when the lower court's reasoning regarding criminal liability and sentencing is logically and legally sound.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPAGNOLETTI IGNAZIO nato a MOLFETTA il 27/10/1983 avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Spagnoletti Ignazio; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione alla valutazione della prova posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità per il reato di danneggiamento contestato, è meramente riproduttivo di profili di censura in punto di fatto, già discussi e ritenuti infondati dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e giuridici che il ricorso si limita a contraddire dogmaticamente (si vedano, in proposito, pagg. 3 e 4 sul compendio probatorio in atti, idoneo a fondare l'accusa di colpevolezza); osservato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contestano la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità e delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato poiché le argomentazioni con cui la Corte di merito ha escluso la sussistenza dei presupposti applicativi della causa di non punibilità e della circostanza attenuante invocata sono esenti da vizi logici e giuridici, considerate le modalità della condotta e l'intensità del dolo nonché le diverse condanne riportate dal ricorrente per reati contro il patrimonio, due delle quali per danneggiamento (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5); che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, nel motivare il diniego delle predette circostanze, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda, in particolare, pag. 5); considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale si censura la sentenza impugnata per violazione di legge in relazione al mancato accoglimento della richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, è manifestamente infondato perché, secondo l'orientamento di questa Corte, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice può respingere la richiesta anche facendo esclusivo riferimento ai soli precedenti penali dell'imputato purché dalla loro valutazione, che deve essere oggetto di specifica, puntuale e concreta motivazione, emergano elementi indiscutibilmente negativi (si vedano pagg. 5 e 6) in ordine alla prognosi della finalità rieducativa della pena sostitutiva, del contenimento del rischio di recidiva e dell'adempimento delle prescrizioni imposte (Sez. 5, n. 24093 del 13/05/2025, Gambina, Rv. 288210 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 13 gennaio 2026 Il Consigli