Court dismisses appeal on apparent motivation grounds, ruling facts prove intent for receiving stolen goods.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Ripepi Paolo inadmissible due to a lack of apparent motivation and an attempt to re-evaluate evidence. The Court of Appeal correctly identified the defendant's unexplained possession of stolen goods as evidence of criminal intent. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal based on apparent motivation is inadmissible if the lower court's reasoning is sound and facts clearly demonstrate criminal intent, such as unexplained possession of stolen property.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIPEPI PAOLO nato a RICADI il 02/05/1965 avverso la sentenza del 20/05/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Ripepi Paolo; considerato che il ricorso, con il quale si deduce vizio di motivazione sotto il profilo della motivazione apparente, risulta teso a una rilettura nel merito delle prove assunte, inammissibile nella presente sede, dovendosi anche considerare che la motivazione del provvedimento impugnato appare immune da vizi, avendo la Corte d'Appello 'richiamato correttamente, a fronte del dato certo relativo alla detenzione da parte del ricorrete del bene di provenienza illecita, l'atteggiamento dell'imputato, che non ha inteso fornire alcuna giustificazione in relazione alle modalità con le quali aveva ricevuto il detto bene; ciò che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, è sintomatico della sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo di ricettazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 13 gennaio 2026 Il Consigliere estensore La Presidente