Italian appeal dismissed as generic appeal lacks specific legal grounds under Article 581 of Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Oliverio Megna Francesca inadmissible due to its generic nature. The appellant argued for a violation of law and lack of motivation regarding the criminal responsibility of the accused, but the appeal failed to specify the exact legal elements required for the criticism. Consequently, the court ruled that the appeal did not meet the formal requirements of Article 581 of the Criminal Procedure Code, preventing the appellate judge from exercising its supervisory role.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it is entirely generic and lacks the specific elements necessary to identify the grounds for criticism, thereby preventing the appellate judge from exercising its supervisory function.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OLIVERIO MEGNA FRANCESCA nato a CROTONE il 17/10/1983 avverso la sentenza del 13/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Oliverio Megna Francesca; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputata per i reati contestati, è del tutto generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata esente dai vizi apoditticamente denunciati, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 13 gennaio 2026 Il Consigliere estensore La Presidente