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Ordinanza — n. 7157/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding criminal liability for damage and threats due to lack of admissibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7157/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Di Caprio Leo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant sought to re-evaluate facts already thoroughly examined and rejected by the Court of Appeal regarding his criminal liability for damage and threats. The court found the arguments against the lower court's reasoning to be manifestly unfounded and outside the scope of cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 609 c.p.p.: Appeals against judgments on criminal liability are inadmissible when they merely request a re-evaluation of facts already assessed by the appellate court without identifying specific legal errors or procedural violations.

Parole chiave

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criminal liability damage and threats inadmissible appeal cassation review particular triviality procedural defects court costs altezza massima dell'edificio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.p.
Art. 609 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI CAPRIO LEO nato il 06/06/1971 avverso la sentenza del 18/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Di Caprio Leo; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per i reati di danneggiamento e minaccia contestati, è finalizzato ad ottenere, mediante doglianze in punto di fatto già vagliate e puntualmente respinte dai giudici di appello con corretti argomenti logici e giuridici, una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si vedano pagg. 3-5 ove la Corte territoriale ha evidenziato l'attendibilità delle dichiarazioni della p.o., corroborate dalla deposizione dell'agente intervenuto sul luogo del fatto relativamente alla lesione del vetro, l'assenza di elementi idonei ad inficiarne il contenuto rappresentativo inonché la palese inverosimiglianza delle dichiarazioni di moglie e figlio dell'imputato; si veda anche pag. 5 ove i giudici di merito hanno sottolineato l'inequivocabile portata intimidatoria delle frasi proferite e della condotta posta in essere dall'imputato); osservato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato,poiché le argomentazioni con cui la Corte di merito ha escluso la sussistenza di uno dei presupposti applicativi della causa di non punibilità sono esenti da vizi logici e giuridici (si veda, in particolare, pag. 6 sulle modalità della condotta e l'intensità del dolo che ne escludono la qualificazione in termini di particolare tenuità); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 13 gennaio 2026 Il