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Ordinanza — n. 7156/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on attempted extortion for being a mere reproduction of already reviewed facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7156/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court declared the appeal filed by Mirabelli Rosario inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The sole ground of appeal, alleging violations of law and lack of motivation regarding the qualification of attempted extortion, was found to be a mere reproduction of arguments already thoroughly examined and rejected by the Court of Appeal of Catanzaro. The court ruled that the lower court correctly identified the lack of elements constituting the crime, specifically the suitability of the threat to coerce victims and the unjust profit derived from the transfer of the social housing.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal that merely reproduces arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance without presenting new grounds or substantive legal errors is inadmissible.

Parole chiave

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attempted extortion inadmissible appeal reproduction of arguments procedural economy unjust profit social housing transfer coercion threat minaccia nel diritto penale

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIRABELLI ROSARIO nato a RENDE il 17/06/1966 avverso la sentenza del 06/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Mirabelli Rosario; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto contestato nel delitto di tentata estorsione, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si veda pag. 4 in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie contestata e, in particolare, all'idoneità della minaccia prospettata dall'imputato, idonea a coartare la volontà delle vittime e all'ingiusto profitto con conseguente danno patrimoniale per la vittima Bisignano Giovanni, costituito nella prospettata cessione in favore dell'imputato dell'alloggio popolare assegnato al Bisignano,dietro il pagamento di una somma irrisoria); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 13 gennaio 2026 Il Consigliere estensore La Presidente