Sentenza — n. 7153/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ACQUAROLI DIEGO nato a BERGAMO il 08/12/1965 avverso la sentenza del 19/03/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI; h • Letto il ricorso di Acquaroli Diego e lette inoltre la remissione di querela ritualmente depositata nell'interesse della persona offesa e la dichiarazione di accettazione proveniente dall'imputato; letta la richiesta ex art. 531 cod. proc. pen., pervenuta in data 12 dicembre 2025, con la quale si chiede emettersi declaratoria di estinzione del reato di cui all'art. 640 cod. pen. per intervenuta remissione di querela, avendo la persona , .nn offesa Tavelli Davide rimesso la querela in data 5 dicembre 2025 ed esserci° intervenuta rituale accettazione da parte dell'imputato; ritenuto che, come questa Corte ha autorevolmente chiarito, la remissione di querela intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata determina l'estinzione del reato, che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 531 cod. proc. pen, art. 640 cod. pen, art. 340 cod. proc. pen; Sentenza — n. 7153/2026 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681; Sez. 2, n. 37688 del 08/07/2014, Gustinetti, Rv. 259989; Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020 - dep. 2021, Durante Luca, Rv. 281326); rilevato che, pertanto, deve emettersi declaratoria di estinzione del reato contestato per remissione di querela, con condanna del querelato al pagamento delle spese processuali ex art. 340 cod. proc. pen.
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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ACQUAROLI DIEGO nato a BERGAMO il 08/12/1965 avverso la sentenza del 19/03/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI; h •
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Acquaroli Diego e lette inoltre la remissione di querela ritualmente depositata nell'interesse della persona offesa e la dichiarazione di accettazione proveniente dall'imputato; letta la richiesta ex art. 531 cod. proc. pen., pervenuta in data 12 dicembre 2025, con la quale si chiede emettersi declaratoria di estinzione del reato di cui all'art. 640 cod. pen. per intervenuta remissione di querela, avendo la persona , .nn offesa Tavelli Davide rimesso la querela in data 5 dicembre 2025 ed esserci° intervenuta rituale accettazione da parte dell'imputato; ritenuto che, come questa Corte ha autorevolmente chiarito, la remissione di querela intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata determina l'estinzione del reato, che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez.
U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681; Sez. 2, n. 37688 del 08/07/2014, Gustinetti, Rv. 259989; Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020 - dep. 2021, Durante Luca, Rv. 281326); rilevato che, pertanto, deve emettersi declaratoria di estinzione del reato contestato per remissione di querela, con condanna del querelato al pagamento delle spese processuali ex art. 340 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso, in data 13 gennaio 2026 Il Consigliere estensore La Presiden