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Ordinanza — n. 7152/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as it seeks factual re-evaluation outside cassation review scope.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7152/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Elaiek Ibrahim Elsayed inadmissible. The appellant argued for a re-evaluation of evidence and a finding of criminal responsibility, claiming flaws in the lower court's reasoning. The court rejected this because the request sought a factual reassessment of matters already decided on appeal, which falls outside the scope of cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate facts or evidence; appeals must strictly challenge legal errors or specific procedural violations, not request a new assessment of proven facts.

Parole chiave

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cassation review scope factual re-evaluation criminal responsibility appeal procedural inadmissibility evidence assessment limits prova del rischio persecuzione asilo di cittadino eritreo rischio di soggiorno illegale

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELAIEK IBRAHIM ELSAYED IBRAHIM nato il 01/07/1997 avverso la sentenza del 16/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Elaiek Ibrahim Elsayed; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono il vizio della motivazione e il travisamento della prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è finalizzato ad ottenere, mediante doglianze in punto di fatto già oggetto di appello, una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 1 e 2 sulle convergenti prove a sostegno della pronuncia di condanna dell'imputato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 13 gennaio 2026 Il Consigliere estensore La Presidente