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Ordinanza — n. 7149/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7149/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7149/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONTI MANOLO nato a ROMA 1115/06/1978 avverso la sentenza del 20/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI; Letto il ricorso di Conti Manolo; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto nel reato di ricettazione, è reiterativo e manifestamente infondato in quanto il giudice di primo grado prima, e la Corte di appello poi, facendo ricorso alla tecnica della motivazione "per relationem" alla pronuncia di primo grado, hanno qualificato con corretti argomenti logici e giuridici la condotta contestata nel reato di ricettazione alla luce dell'inattendibilità delle dichiarazioni rese dall'imputato (si vedano pagg. 1 e 2); che è consentito il ricorso alla motivazione "per relationem" quando le censure formulate dall'appellante non contengano elementi di novità rispetto a quelle già condivisibilnnente esaminate e disattese dalla sentenza richiamata (Sez. 2, n. 30838 del 19/03/2013, Autieri, Rv. 257056 - 01); osservato che il secondo e il terzo motivo di ricorso, con cui si contestano la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena, sono manifestamente infondati poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza (Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Lakrafy, Rv. 284096 - 01); che, nella specie, la Corte territoriale aveva già valorizzato le circostanze invocate dalla difesa per riconoscere la prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 648, quarto comma, cod. pen. sulla contestata recidiva, con conseguente riduzione della pena inflitta, escludendo la possibilità di mitigarne ulteriormente l'entità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 7149/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 1 e 2); che è consentito il ricorso alla motivazione "per relationem" quando le censure formulate dall'appellante non contengano elementi di novità rispetto a quelle già condivisibilnnente esaminate e disattese dalla sentenza richiamata (Sez. 2, n. 30838 del 19/03/2013, Autieri, Rv. 257056 - 01); osservato che il secondo e il terzo motivo di ricorso, con cui si contestano la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena, sono manifestamente infondati poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza (Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Lakrafy, Rv. 284096 - 01); che, nella specie, la Corte territoriale aveva già valorizzato le circostanze invocate dalla difesa per riconoscere la prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 648, quarto comma, cod. pen. sulla contestata recidiva, con conseguente riduzione della pena inflitta, escludendo la possibilità di mitigarne ulteriormente l'entità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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norme edilizie comunali monopolio sulle installazioni elettriche modificazione architettonica abuso di impianti di telecomunicazioni danneggiamento d'impianti elettrici costruzioni non autorizzate
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONTI MANOLO nato a ROMA 1115/06/1978 avverso la sentenza del 20/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Conti Manolo; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto nel reato di ricettazione, è reiterativo e manifestamente infondato in quanto il giudice di primo grado prima, e la Corte di appello poi, facendo ricorso alla tecnica della motivazione "per relationem" alla pronuncia di primo grado, hanno qualificato con corretti argomenti logici e giuridici la condotta contestata nel reato di ricettazione alla luce dell'inattendibilità delle dichiarazioni rese dall'imputato (si vedano pagg. 1 e 2); che è consentito il ricorso alla motivazione "per relationem" quando le censure formulate dall'appellante non contengano elementi di novità rispetto a quelle già condivisibilnnente esaminate e disattese dalla sentenza richiamata (Sez. 2, n. 30838 del 19/03/2013, Autieri, Rv. 257056 - 01); osservato che il secondo e il terzo motivo di ricorso, con cui si contestano la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena, sono manifestamente infondati poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza (Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Lakrafy, Rv. 284096 - 01); che, nella specie, la Corte territoriale aveva già valorizzato le circostanze invocate dalla difesa per riconoscere la prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 648, quarto comma, cod. pen. sulla contestata recidiva, con conseguente riduzione della pena inflitta, escludendo la possibilità di mitigarne ulteriormente l'entità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 1„gennaio 2026 Il Consigliere estensore DEPOST , La P