Italian Court dismisses appeal claiming factual re-evaluation violates criminal liability and statutory mitigation rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Francesca Paola Gervasio inadmissible, ordering her to pay costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred in establishing criminal liability and failed to recognize statutory mitigation under Article 114 of the Penal Code. The court rejected this, noting the appeal relied on factual re-evaluation already thoroughly examined and dismissed by the appellate judges with sound legal reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 114 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: Appeals based solely on factual re-evaluation without specific procedural errors are inadmissible as they fall outside the scope of the admissibility review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GERVASIO FRANCESCA PAOLA nato a ROMA il 20/06/1992 avverso la sentenza del 22/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Gervasio Francesca Paola; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputata e al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., è finalizzato ad ottenere - mediante doglianze in punto di fatto, peraltro già vagliate e puntualmente respinte dai giudici di appello con corretti argomenti logici e giuridici - una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si vedano pagg. 6 e 7 sui plurimi e convergenti elementi di prova posti a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità della ricorrente e, in particolare, sulle chiamate in correità dei coimputati, i tabulati telefonici acquisiti e il chiaro riconoscimento della predetta da parte di una delle potenziali vittime); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 13 gennaio 2026 Il Consigliere estensore La Presidente