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Sentenza — n. 7146/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 7146/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 7146/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SEMMAH AYOUB nato il 05/01/1987 avverso la sentenza del 31/01/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI; Letto il ricorso di Ayoub Semmah , considerato che in data 17/11/2026, è pervenuto a questa Corte il certificato di morte dell'imputato, deceduto in data 10/09/2025 (successivamente alla proposizione dell'impugnazione); che la morte dell'imputato, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con l'enunciazione della relativa causa nel dispositivo, essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. 1, 24507 del 09/06/2010, Rv. 247790).

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 7146/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 129, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. 1, 24507 del 09/06/2010, Rv. 247790).

Parole chiave

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atto di morte vecchiaia e morte disposizione a causa di morte revoca dell'esecutore testamentario assegno di morte assicurazione in caso di morte
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SEMMAH AYOUB nato il 05/01/1987 avverso la sentenza del 31/01/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Ayoub Semmah , considerato che in data 17/11/2026, è pervenuto a questa Corte il certificato di morte dell'imputato, deceduto in data 10/09/2025 (successivamente alla proposizione dell'impugnazione); che la morte dell'imputato, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con l'enunciazione della relativa causa nel dispositivo, essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. 1, 24507 del 09/06/2010, Rv. 247790).

P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza la sentenza impugnata per essere estinto il reato per morte dell'imputato. Così deciso, il 13/01/2