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Ordinanza — n. 7145/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7145/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7145/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAROSIELLO ANTONIO JUNIOR nato a FOGGIA il 10/04/1989 avverso la sentenza del 18/10/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI; q Letto il ricorso di Antonio Junior Carosiello, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta, la correttezza della motivazione posta a fondamento del giudizio di responsabilità per il reato di cui agli artt. 648 bis cod. pen. ed il diniego delle circostanze attenuanti generiche, non è deducibile perché fondato su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (si vedano pagg. 3 e segg. della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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artt. 648 bis cod. pen; Ordinanza — n. 7145/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 648 bis cod. pen. ed il diniego delle circostanze attenuanti generiche, non è deducibile perché fondato su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (si vedano pagg. 3 e segg. della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali sanzioni pecuniarie procedura di ricusazione recupero dei costi ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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artt. 648 bis cod. pen
Letto il ricorso di Antonio Junior Carosiello, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta, la correttezza della motivazione posta a fondamento del giudizio di responsabilità per il reato di cui agli artt. 648 bis cod. pen.
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAROSIELLO ANTONIO JUNIOR nato a FOGGIA il 10/04/1989 avverso la sentenza del 18/10/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI; q

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Antonio Junior Carosiello, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta, la correttezza della motivazione posta a fondamento del giudizio di responsabilità per il reato di cui agli artt. 648 bis cod. pen. ed il diniego delle circostanze attenuanti generiche, non è deducibile perché fondato su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (si vedano pagg. 3 e segg. della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13/01/