Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to non-devolvement of first ground and lack of specificity in second ground.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal filed by Massimo Nappo inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Nappo argued that the lower court erred regarding the unpredictability of witness repetition and the probative value of testimonial statements. The court rejected these claims because the first ground was not properly devolved to the appellate level, while the second ground failed to specifically address the merit court's reasoning on corroborating evidence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 512 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if a ground of complaint was not devolved to the appellate court or if the complaint is not specific and does not confront the reasoning of the court of first instance.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAPPO MASSIMO nato a NAPOLI il 26/06/1973 avverso la sentenza del 19/02/2025 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Massimo Nappo, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che lamenta violazione dell'art. 512 cod. proc. pen., in riferimento alla ritenuta imprevedibilità dell'impossibilità della ripetizione della testimonianza, non è deducibile in quanto non devoluto in appello (in tal sede il ricorrente aveva contestato, infatti, l'idoneità probatoria delle dichiarazioni testimoniali); che il secondo motivo di ricorso è aspecifico in quanto non si confronta con le argomentazioni del giudice di merito che alle pagg. 5 -6 della sentenza impugnata ha correttamente motivato in ordine alla capacità dimostrativa di dette dichiarazioni testimoniali, in quanto corroborate da ulteriori significative fonti di prova; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; considerato che la parte civile non ha apportato alcun contributo utile alla decisione, la richiesta di liquidazione delle spese deve essere rigettata (Sez. 2, n. 12784 del 23/01/2020, Rv. 278834 - 01;
Sez. 2, n. 33523 del 16/06/2021, Rv. 281960 - 03)
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta uv bit ^ rk2-1 la richiesta di rifusione delle spes4r parte civile Così deciso, il 13