Cassation appeal dismissed for inadmissibility as sentencing discretion belongs to the trial court under Italian Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Francesco Napoli's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Napoli argued that the appellate court failed to apply the statutory minimum sentence for the crime in Article 640 of the Penal Code. The court rejected this, ruling that sentencing discretion, including adjustments for aggravating and mitigating circumstances, remains with the trial judge as established by Articles 132 and 133 of the Penal Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 640 cod. pen.; Art. 132, 133 cod. pen.: The power to set the base penalty and apply statutory minimums belongs to the court of first instance, making cassation appeals challenging this discretion inadmissible.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAPOLI FRANCESCO nato a CATANIA il 21/10/1990 avverso la sentenza del 23/05/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Francesco Napoli, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione del minimo edittale di pena per il reato di cui all'art. 640 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare l'unica pagina dedicata alla motivazione); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13/