Ordinanza — n. 7142/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LANGIANESE MARCELLO nato a BARI il 27/07/1962 PACUCCI MICHELE nato a MODUGNO il 28/06/1975 avverso la sentenza del 14/01/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI; Lettii ricorsi di Langianese Marcello e Michele Pacucci, ritenuto che il primo motivo di ricorso proposto da Langianese Marcello, che lamenta l'omessa motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 628 cod. pen., è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dovendosi nella specie richiamare la puntuale motivazione resa dal giudice di merito a pagg. 8 e segg. della sentenza impugnata; ritenuto che il secondo motivo di ricorso proposto da Langianese Marcello, con cui si contesta la mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima misura, nonché l'omessa motivazione sulla richiesta di esclusione della recidiva e sull'aumento di pena a titolo di continuazione è manifestamente infondato; che il giudice di appello, contrariamente a quanto assunto nel ricorso, ha rimodulato la pena riconoscendo le attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle aggravanti contestate e procedendo alla relativa riduzione; nessuna motivazione era dovuta quanto alla recidiva, circostanza non contestata al Langianese e, comunque il motivo in quanto non devoluto in appello, è non deducibile; quanto, infine, agli aumenti di pena ex art. 81 cpv. cod. pen., risulta che essi sono stati modulati in relazione a ciascun reato satellite in ragione della diversa gravità degli stessi come si evince dalla differente entità degli stessi. ritenuto che l'unico motivo di ricorso, proposto da Michele Pacucci, che lamenta violazione di legge in relazione all'art. 133 cod. pen., avuto riguardo alla determinazione della pena è manifestamente infondato perché prospetta enunciati in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 628 cod. pen, art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 7142/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 628 cod. pen., è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dovendosi nella specie richiamare la puntuale motivazione resa dal giudice di merito a pagg. 8 e segg. della sentenza impugnata; ritenuto che il secondo motivo di ricorso proposto da Langianese Marcello, con cui si contesta la mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima misura, nonché l'omessa motivazione sulla richiesta di esclusione della recidiva e sull'aumento di pena a titolo di continuazione è manifestamente infondato; che il giudice di appello, contrariamente a quanto assunto nel ricorso, ha rimodulato la pena riconoscendo le attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle aggravanti contestate e procedendo alla relativa riduzione; nessuna motivazione era dovuta quanto alla recidiva, circostanza non contestata al Langianese e, comunque il motivo in quanto non devoluto in appello, è non deducibile; quanto, infine, agli aumenti di pena ex art. 81 cpv. cod. pen., risulta che essi sono stati modulati in relazione a ciascun reato satellite in ragione della diversa gravità degli stessi come si evince dalla differente entità degli stessi. ritenuto che l'unico motivo di ricorso, proposto da Michele Pacucci, che lamenta violazione di legge in relazione all'art. 133 cod. pen., avuto riguardo alla determinazione della pena è manifestamente infondato perché prospetta enunciati in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità.
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LANGIANESE MARCELLO nato a BARI il 27/07/1962 PACUCCI MICHELE nato a MODUGNO il 28/06/1975 avverso la sentenza del 14/01/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Lettii ricorsi di Langianese Marcello e Michele Pacucci, ritenuto che il primo motivo di ricorso proposto da Langianese Marcello, che lamenta l'omessa motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 628 cod. pen., è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dovendosi nella specie richiamare la puntuale motivazione resa dal giudice di merito a pagg. 8 e segg. della sentenza impugnata; ritenuto che il secondo motivo di ricorso proposto da Langianese Marcello, con cui si contesta la mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima misura, nonché l'omessa motivazione sulla richiesta di esclusione della recidiva e sull'aumento di pena a titolo di continuazione è manifestamente infondato; che il giudice di appello, contrariamente a quanto assunto nel ricorso, ha rimodulato la pena riconoscendo le attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle aggravanti contestate e procedendo alla relativa riduzione; nessuna motivazione era dovuta quanto alla recidiva, circostanza non contestata al Langianese e, comunque il motivo in quanto non devoluto in appello, è non deducibile; quanto, infine, agli aumenti di pena ex art. 81 cpv. cod. pen., risulta che essi sono stati modulati in relazione a ciascun reato satellite in ragione della diversa gravità degli stessi come si evince dalla differente entità degli stessi. ritenuto che l'unico motivo di ricorso, proposto da Michele Pacucci, che lamenta violazione di legge in relazione all'art. 133 cod. pen., avuto riguardo alla determinazione della pena è manifestamente infondato perché prospetta enunciati in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità.
La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra infatti nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Rv. 245596 - 01;Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243 - 01; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm