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Ordinanza — n. 7141/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of merit regarding recidivism and sentencing treatment arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7141/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Vito Genchi inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to properly motivate its findings on recidivism and sentencing, but the court found these arguments manifestly unfounded. The appellate court had already addressed the alleged motivational gap in its judgment following the Supreme Court's annulment of the first instance.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the alleged lack of motivation is manifestly unfounded given the clear and legally correct reasoning provided by the court of first instance in the retrial judgment.

Parole chiave

Generato dall'IA
lack of motivation recidivism assessment sentencing treatment inadmissible appeal procedural costs Cassation review appellate reasoning recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza del 24/01/2024 della Corte di Cassazione
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GENCHI VITO nato a BARI il 23/04/1970 avverso la sentenza del 24/09/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Vito Genchi, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce la mancanza di motivazione in relazione alla ritenuta recidiva e sul trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato avuto riguardo alle puntuali e giuridicamente corrette argomentazioni della Corte di merito che nel giudizio di rinvio, a seguito di annullamento disposto dalla Suprema Corte con sentenza del 24/01/2024, ha colmato il rilevato vuoto motivazionale ( cfr. pagg. 6 e segg. della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13/01/2