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Ordinanza — n. 7140/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as grounds merely repeat lower court arguments without new argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7140/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Salvatore Fiore inadmissible due to a lack of specific argumentation. Fiore contested the failure to apply a mitigating circumstance under Article 62 of the Penal Code, but the court found his arguments were merely a repetitive restatement of points already rejected by the Court of Appeal. Consequently, the appeal was dismissed, and Fiore was ordered to pay court costs and a fine to the State.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 1 lett. a c.p.p.; Art. 62 n. 6 cod. pen.: An appeal is inadmissible if its grounds consist solely of a pedissequous repetition of arguments already examined and rejected by the court of first instance, failing to provide a specific and critical analysis.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive arguments mitigating circumstance Article 62 Penal Code Court of Cassazione lack of specificity procedural dismissal risarcimento del danno

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 1 lett. a c.p.p.
Art. 62 n. 6 cod. pen.
Letto il ricorso di Salvatore Fiore, letta la memoria difensiva depositata in data 27/11/2025, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIORE SALVATORE nato a TRANI il 13/02/1982 avverso la sentenza del 14/05/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Salvatore Fiore, letta la memoria difensiva depositata in data 27/11/2025, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., non è deducibile perché fondato su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (si veda pag. 3 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13/0