Italian Court dismisses appeal as grounds merely repeat lower court arguments without new argumentation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Salvatore Fiore inadmissible due to a lack of specific argumentation. Fiore contested the failure to apply a mitigating circumstance under Article 62 of the Penal Code, but the court found his arguments were merely a repetitive restatement of points already rejected by the Court of Appeal. Consequently, the appeal was dismissed, and Fiore was ordered to pay court costs and a fine to the State.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 n. 1 lett. a c.p.p.; Art. 62 n. 6 cod. pen.: An appeal is inadmissible if its grounds consist solely of a pedissequous repetition of arguments already examined and rejected by the court of first instance, failing to provide a specific and critical analysis.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIORE SALVATORE nato a TRANI il 13/02/1982 avverso la sentenza del 14/05/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Salvatore Fiore, letta la memoria difensiva depositata in data 27/11/2025, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., non è deducibile perché fondato su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (si veda pag. 3 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13/0