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Ordinanza — n. 7139/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic arguments lack specific criticism of first-instance reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7139/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Gianluigi Caruso's appeal inadmissible for failing to provide specific arguments against the lower court's findings. The appellant merely reiterated points already rejected in the second instance without offering a distinct critique of the reasoning regarding criminal liability and recidivism. Consequently, the court upheld the original judgment and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Artt. 363 c.1 n.5 e 367 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds merely repeat those already rejected in the second instance without providing a specific, argumentative critique of the lower court's reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific grounds reiteration of rejected arguments second instance reasoning procedural costs motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 363 c.1 n.5 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARUSO GIANLUIGI nato a SIRACUSA il 22/11/1990 avverso la sentenza del 18/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Gianluigi Caruso, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per i reati di CUI tagli artt. 628, 635, 582, 585 cod. pen., non è deducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (si veda pag. 4 della sentenza impugnata nella quale la Corte ha correttamente ritenuto l'odierno ricorrente responsabile dei reati a lui ascritti), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la motivazione in punto di recidiva non è consentito, poiché a fronte di una sentenza di primo grado molto articolata in tema di recidiva, il ricorrente non ha dedotto specifiche censure dovendosi ricordare che il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria, quand'anche il giudice dell'impugnazione non abbia pronunciato in concreto tale sanzione (Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Rv. 283808 - 01). ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso