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Ordinanza — n. 7138/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and non-specific under Article 591 of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7138/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Giovanni Ranieri's appeal inadmissible due to the lack of specific grounds challenging the sentence's extent. The appellant's arguments merely repeated reasons already rejected by the Court of Appeal of Bari without new factual or legal analysis. Consequently, the court ruled that the appeal failed to meet the specificity requirement of Article 591 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 591 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and do not establish a specific correlation between the contested decision and the arguments presented, as they must go beyond reiterating reasons already deemed unfounded by the lower court.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds specificity requirement Code of Criminal Procedure reiteration of arguments Court of Cassazione procedural dismissal motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RANIERI GIOVANNI nato a BARI il 10/05/1982 avverso la sentenza del 10/05/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Giovanni Ranieri, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'entità della pena è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13/01