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Ordinanza — n. 7137/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific arguments and improper sentencing review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7137/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Di Meo Libero inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the first ground of appeal merely repetitive of arguments already rejected at the appellate level, while the second ground regarding sentencing was dismissed because sentencing discretion falls within the trial judge's authority. Finally, the third ground was rejected as generic and indeterminate, failing to specify the elements underlying the criticism required by procedural law.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 62 bis, 99, 69 c.p.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already decided without providing specific, arguable criticism, and sentencing discretion belongs to the trial judge.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity sentencing discretion repetitive arguments court costs motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che lamenta manifesta illogicità della motivazione, con particolare riferimento alla responsabilità ed al coinvolgimento dell'odierno ricorrente nella vicenda processuale, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 62 bis c.p.
Art. 99 c.p.
Art. 69 c.p.
Art. 132 c.p.
Art. 133 c.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI ME0 LIBERO nato a FOGGIA il 27/07/1980 avverso la sentenza del 11/03/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Di Meo Libero, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per i reati di tentata rapina ed evasione, non è deducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si vedano pag. 4-7 della sentenza impugnata nella quale la corte ha correttamente ritenuto l'odierno ricorrente responsabile dei reati a lui ascritti), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto che il secondo motivo di ricorso che lamenta violazione di legge, con particolare riferimento agli artt. 62 bis, 99 e 69 cod.

Pen., è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argonnentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si vedano, in particolare pagg. 7-9 della sentenza impugnata);

Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che lamenta manifesta illogicità della motivazione, con particolare riferimento alla responsabilità ed al coinvolgimento dell'odierno ricorrente nella vicenda processuale, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così