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Ordinanza — n. 7135/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming sentencing discretion violates statutory minimums, ruling it within trial judge's authority.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7135/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Leonardo Caputo's appeal inadmissible for failing to challenge the sentencing minimum under the correct legal grounds. Caputo argued that the appellate court failed to apply the statutory minimum penalty, while the opposing party contended that sentencing discretion remains with the trial judge. The court ruled that sentencing gradation, including adjustments for aggravating and mitigating circumstances, falls within the trial judge's discretion governed by Articles 132 and 133 of the Penal Code, rendering the appeal manifestly unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 cod. pen.; The determination of the penalty's severity, including adjustments for aggravating and mitigating circumstances, constitutes the discretionary power of the trial judge and does not permit challenges on the ground of non-application of the statutory minimum in cassation proceedings.

Parole chiave

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sentencing discretion statutory minimum penalty trial judge authority cassation inadmissibility aggravating mitigating circumstances gravità della pena adeguamento della pena controllo della commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPUTO LEONARDO nato a CERIGNOLA il 19/08/1972 avverso la sentenza del 04/06/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Leonardo Caputo, ritenuto che l'unico motivo di ricorso che lamenta la mancata applicazione del minimo edittale di pena, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 4 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13/