Italian Court dismisses appeal as generic due to lack of specific legal grounds under procedural code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Antonio Monaco's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Monaco argued the lower court's reasoning was illogical and violated criminal procedure codes, but the appellate court's decision was deemed logically sound. The Supreme Court rejected these claims because the appeal failed to specify the exact elements supporting his legal criticisms, violating procedural requirements for admissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 648 cod. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it is generic and indeterminate, failing to indicate the specific elements underlying the legal grounds for the challenge.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONACO ANTONIO nato a LECCE il 09/04/1966 avverso la sentenza del 26/03/2025 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Antonio Monaco, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che lamenta illogicità della motivazione nonché violazione di legge con particolare riferimento agli artt. 648 cod. pen. e 129 cod.proc. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13/0