Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 7133/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming excessive penalty and lack of generic mitigating circumstances application.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7133/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Giovanni Negro's appeal inadmissible regarding excessive sentencing and the non-application of generic mitigating circumstances. The appellant argued that the lower court failed to reduce the penalty by one-third despite generic mitigating factors prevailing over recidivism, while the court noted the absence of such a reduction. The court rejected these claims based on established precedent stating that judges are not required to apply the maximum reduction when aggravating factors continue to qualify the offense's gravity, and that appeals on merit issues are inadmissible at this stage.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 62 n. 4 e 6 cod. pen.; The Court holds that a trial judge is not required to apply the maximum reduction for generic mitigating circumstances when aggravating factors persist in qualifying the gravity of the conduct, and that appeals challenging the non-application of such circumstances are inadmissible in cassation proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
excessive penalty claim generic mitigating circumstances recidivism balancing cassation admissibility penalty reduction calculation condono delle spese procedurali circostanze attenuanti anticipo delle spese

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 62 n. 4 e 6 cod. pen.
Letto il ricorso di Giovanni Negro, ritenuto cheil primo motivo di ricorso che lamenta l'eccessività della pena, eccependo il vizio del calcolo specifico della riduzione per la concessione delle attenuanti di cui agli art. 62 n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 37061 del 22/10/2020
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NEGRO GIOVANNI nato a NARDO' il 22/06/1993 avverso la sentenza del 28/02/2025 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Giovanni Negro, ritenuto cheil primo motivo di ricorso che lamenta l'eccessività della pena, eccependo il vizio del calcolo specifico della riduzione per la concessione delle attenuanti di cui agli art. 62 n. 4 e 6 cod. pen., in regime di prevalenza sulla contestata recidiva senza operare la riduzione nel messimo di un terzo, è manifestamente infondato perchè prospetta enunciati in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità che ha affermato che non è ravvisabile il vizio di contraddittorietà della motivazione nel caso in cui il giudice, in sede di giudizio di bilanciamento, pur ritenendo le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, non operi la riduzione di pena nella massima misura possibile, in ragione della sussistenza delle aggravanti che continuano a costituire elementi di qualificazione della gravità della condotta (Sez. 2, n. 37061 del 22/10/2020, Rv. 280359 - 01); ritenuto che il secondo motivo di ricorso che lamenta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de