Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility regarding sentencing discretion and factual reconstruction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Daniele Acluttie inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's reasoning on criminal liability and the excessive sentence, arguing for a different factual reconstruction and leniency. The court rejected these claims, affirming that the appellate judge's evaluation of evidence and sentencing discretion falls exclusively within the merits judge's powers and is not subject to re-evaluation by the Supreme Court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 56, 629 cod. pen.; The Supreme Court lacks the power to re-evaluate factual elements or exercise sentencing discretion, reserving such exclusive authority to the judge of merits who must base decisions on established legal principles.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ACLUTTIE DANIELE nato a LECCE il 25/06/1980 avverso la sentenza del 13/11/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Daniele Acluttie , ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a fondamento del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 56, 629 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione delle prove diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 4 nella quale la Corte di appello con corretti argomenti logico giuridici ha motivato in merito alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta l'eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 4 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci