Criminal appeal dismissed as inadmissible for seeking factual re-evaluation beyond appellate court powers.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Salvatore Alfarano inadmissible, ordering him to pay costs. The appellant argued that the lower court violated procedural rules by failing to evaluate his statements, but the court found this complaint merely reiterative of previously rejected grievances. The court ruled that appellate courts lack the authority to re-evaluate factual elements, reserving that power exclusively for the trial judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 192 cod. proc. pen.; The Court of Cassazione cannot re-evaluate factual elements established by the lower court, as such assessment is exclusively reserved to the judge of the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALFARANO GIGLIO SALVATORE nato a GALLIPOLI il 10/06/1991 avverso la sentenza del 22/01/2025 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Giglio Salvatore Alfarano, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che lamenta la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., con particolare riferimento alla mancata valutazione delle dichiarazioni rese dall'imputato, oltre ad essere reiterativo di doglianza già dedotte e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, pagg. 1-2 della sentenza impugnata); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessinnone, Rv. 207944); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13/0