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Ordinanza — n. 7130/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as grounds are non-specific repetitions of rejected appellate arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7130/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal by Ciro Nappi inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Nappi challenged the lower court's finding of liability for a crime under Article 707 of the Penal Code, arguing against the reasoning used. The court rejected these claims because they merely repeated arguments already dismissed at the appellate level without providing specific, new legal criticism.

Regesto Legislator

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Art. 707 cod.pen.; Art. 366 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the grounds consist solely of a pedissequous repetition of arguments already rejected or if they offer a different reading of evidence without substantive legal critique.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetition of arguments Article 707 Penal Code lack of specific grounds procedural costs motivi di cassazione ricorso di annullamento revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 707 cod.pen.
Art. 366 c.p.c.
art. 707 cod.pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAPPI CIRO nato a NAPOLI il 20/07/1987 avverso la sentenza del 08/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Ciro Nappi, ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la motivazione posta a fondamento del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 707 cod.pen., non è deducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (si vedano pagg. 3-4 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che, che i motivi sono altresì indeducibili in quanto il ricorrente si limita a fornire una diversa lettura del materiale probatorio già esaminato dal giudice di merito, introducendo censure in fatto, non valutabili da questa Corte; ritenuto pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13