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Ordinanza — n. 7129/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7129/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7129/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZINNO VINCENZO nato a NAPOLI il 18/01/1956 avverso la sentenza del 20/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI; Letto il ricorso Vincenzo Zinno, ritenuto che il primo motivo che contesta la motivazione posta a fondamento della affermazione di responsabilità per i reati di cui agli artt. 416 e 628 cod. pen., non è deducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (si vedano pagg. 3-7 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che lamenta l'omessa motivazione sulla recidiva qualificata e contesta il diniego delle attenuanti generiche in regime di prevalenza è aspecifico e manifestamente infondato ( si veda pag. 7 della sentenza impugnata in cui la Corte di merito ha spiegato le ragioni del giudizio di accresciuta pericolosità del ricorrente ai fini della recidiva qualificata ed ha motivato in merito al diniego della prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva ex art. 69, comma 4 cod. pen.). che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett.

Regesto Legislator

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art. 69, comma 4 cod. pen; Ordinanza — n. 7129/2026 — snpen · Corte di Cassazione: c) c.p.p., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali pericolo di reiterazione attenuazione della pena riesame dell'asilo revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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art. 69, comma 4 cod. pen
7 della sentenza impugnata in cui la Corte di merito ha spiegato le ragioni del giudizio di accresciuta pericolosità del ricorrente ai fini della recidiva qualificata ed ha motivato in merito al diniego della prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva ex art. 69, comma 4 cod. pen.).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZINNO VINCENZO nato a NAPOLI il 18/01/1956 avverso la sentenza del 20/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso Vincenzo Zinno, ritenuto che il primo motivo che contesta la motivazione posta a fondamento della affermazione di responsabilità per i reati di cui agli artt. 416 e 628 cod. pen., non è deducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (si vedano pagg. 3-7 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che lamenta l'omessa motivazione sulla recidiva qualificata e contesta il diniego delle attenuanti generiche in regime di prevalenza è aspecifico e manifestamente infondato ( si veda pag. 7 della sentenza impugnata in cui la Corte di merito ha spiegato le ragioni del giudizio di accresciuta pericolosità del ricorrente ai fini della recidiva qualificata ed ha motivato in merito al diniego della prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva ex art. 69, comma 4 cod. pen.). che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett.

c) c.p.p., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis