Italian Court dismisses appeal as arguments are merely apparent and fail to provide substantive legal criticism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Angel Manuel Cobis Marciano inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the appellant's sole ground of appeal, which claimed an erroneous application of criminal law regarding the requirement of a private prosecution for the crime of damage, to be manifestly unfounded. Consequently, the court ruled that the arguments were not specific but merely apparent, failing to perform the typical function of a substantive critique against the lower court's decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the grounds are merely apparent and fail to provide a substantive, argumentative critique of the contested judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARCIANO COBIS ANGEL MANUEL nato il 09/08/2002 avverso la sentenza del 14/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Angel Manuel Cobis Marciano, ritenuto che l'unico motivo di ricorso che lamenta erronea applicazione della legge penale con particolare riferimento all'improcedibilità del delitto di danneggiamento per difetto di querela è manifestamente infondato (si vedano in particolare pagg. 2-3 della sentenza impugnata, nelle quali la Corte smentisce la censura difensiva circa la procedibilità a querela avuto riguardo alla natura pubblica del bene danneggiato), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13/0