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Ordinanza — n. 7127/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific argumentation and improper timing of generic mitigation claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7127/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Annunziata Spina inadmissible and ordered her to pay costs. The first ground was rejected because it merely repeated arguments already dismissed at the appellate level without providing specific, critical reasoning. The second ground was rejected as it improperly sought to challenge the denial of generic mitigating circumstances during the final review stage. The court ruled that the appeal lacked the necessary argumentative depth and violated procedural timing rules regarding mitigation claims.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already rejected without specific criticism, and claims challenging the denial of generic mitigating circumstances are not admissible in the final review stage.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of specific argumentation generic mitigating circumstances final review stage timing reiteration of rejected arguments condono delle spese procedurali procedimento antisovvenzioni carattere economico di medicamenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINA ANNUNZIATA nato a NAPOLI il 05/09/1978 avverso la sentenza del 20/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso Annunziata Spina, ritenuto che il primo motivo che contesta la motivazione posta a fondamento della affermazione di responsabilità per il delitto di ricettazione, non è deducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (si veda pag. 2 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,