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Ordinanza — n. 7126/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for reiterating arguments already rejected on appeal regarding special mitigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7126/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the sole ground cited was a repetition of arguments already rejected by the Court of Appeal. The appellant argued for a special mitigation of punishment based on recent constitutional jurisprudence, but the lower court had already excluded this mitigation due to the specific circumstances of the crime. The Court ruled that the appeal failed to provide a new, specific argumentative critique, merely restating previous failures.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it consists solely of a pedissequo repetition of arguments already examined and rejected by the court of first instance without providing a new specific argumentative critique.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal reiteration of arguments special mitigation constitutional jurisprudence lack of specific critique Corte di Cassazione procedural dismissal attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 366 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Costituzionale n. 86/2024
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OFANTINO SALVATORE nato a NAPOLI il 27/10/1978 avverso la sentenza del 03/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso Salvatore Ofantino, ritenuto che l'unico motivo di ricorso che lamenta violazione di legge in relazione alla mancata concessione della attenuante speciale della "lieve entità" di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 86/2024 non è deducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito ( cfr. pag. 4 della sentenza impugnata in cui la Corte ha correttamente escluso la sussistenza dell'attenuante richiesta avuto riguardo alle modalità del fatto ), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13/0