Ordinanza — n. 7124/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIPANI GIANLUCA DOMENICO nato a SAN CATALDO il 01/09/1996 avverso la sentenza del 03/03/2025 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI; Letto il ricorso di Gianluca Domenico Lipani, ritenuto che l'unico motivo di ricorso che lamenta violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza del reato presupposto (art. 586 bis, comma 7, cod. pen.), necessario ai fini dell'integrazione della fattispecie di cui all'art. 648 cod. pen., non è deducibile perché fondato su argomentazioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito che alle pagg. 2 -3 della sentenza impugnata ha individuato il reato presupposto nel commercio clandestino di sostanze anabolizzanti previsto dall'art. 586 bis, comma 7, cod. pen. dovendosi ricordare che questa Corte di legittimità ha già affermato che "per la configurabilità delle condotte vietate dall'art. 586 bis cod.pen. (procura ad altri, somministra, assume o favorisce comunque l'utilizzo di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, nonché commercializza le medesime sostanze) non è richiesto che l'attività sportiva sia svolta a livello professionistico o comunque agonistico (Sez. 3, n. 16437 del 21/01/2020, Rv. 279274 — 01).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 648 cod. pen, art. 586 bis cod.pen; Ordinanza — n. 7124/2026 — snpen · Corte di Cassazione: In particolare è stato affermato "Per la configurabilità del delitto di detenzione di sostanze farmacologicamente o biologicamente attive (cosiddetti anabolizzanti) - previsto dall'art. 9, legge 14 dicembre 2000, n. 376, in materia di lotta contro il "doping" (fattispecie ora inserita nell'art. 586 bis cod.pen.) - non è richiesto infatti che l'attività sportiva sia svolta a livello professionistico o comunque agonistico (Sez. 3, n. 32963 del 18/04/2013, Grasso, Rv. 257263 - 01). Non può essere condivisa la prospettazione difensiva tesa a limitare la sfera dei possibili autori del reato a chi svolga una attività di "atleta".
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIPANI GIANLUCA DOMENICO nato a SAN CATALDO il 01/09/1996 avverso la sentenza del 03/03/2025 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Gianluca Domenico Lipani, ritenuto che l'unico motivo di ricorso che lamenta violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza del reato presupposto (art. 586 bis, comma 7, cod. pen.), necessario ai fini dell'integrazione della fattispecie di cui all'art. 648 cod. pen., non è deducibile perché fondato su argomentazioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito che alle pagg. 2 -3 della sentenza impugnata ha individuato il reato presupposto nel commercio clandestino di sostanze anabolizzanti previsto dall'art. 586 bis, comma 7, cod. pen. dovendosi ricordare che questa Corte di legittimità ha già affermato che "per la configurabilità delle condotte vietate dall'art. 586 bis cod.pen. (procura ad altri, somministra, assume o favorisce comunque l'utilizzo di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, nonché commercializza le medesime sostanze) non è richiesto che l'attività sportiva sia svolta a livello professionistico o comunque agonistico (Sez. 3, n. 16437 del 21/01/2020, Rv. 279274 — 01).
In particolare è stato affermato "Per la configurabilità del delitto di detenzione di sostanze farmacologicamente o biologicamente attive (cosiddetti anabolizzanti) - previsto dall'art. 9, legge 14 dicembre 2000, n. 376, in materia di lotta contro il "doping" (fattispecie ora inserita nell'art. 586 bis cod.pen.) - non è richiesto infatti che l'attività sportiva sia svolta a livello professionistico o comunque agonistico (Sez. 3, n. 32963 del 18/04/2013, Grasso, Rv. 257263 - 01). Non può essere condivisa la prospettazione difensiva tesa a limitare la sfera dei possibili autori del reato a chi svolga una attività di "atleta".
Come la Corte di cassazione ha avuto modo di chiarire in pronunce risalenti (Sez. 2, n. 43328 del 15/11/2011, Giorgini e altri, Rv. 251377 - 01), l'ipotesi di reato di cui all'art. 9 della legge 14 dicembre 2000, n. 376 costituisce fattispecie di pericolo e che ha la finalità di prevenire i rischi legati all'utilizzo e all'abuso di sostanze dopanti nelle attività sportive. ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così