Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific argumentation and manifestly unfounded prescription claim.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Sebastiano Giovanni Fichera inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court rejected the first complaint as a mere repetition of arguments already dismissed at the appellate level without new specific reasoning. The second complaint regarding mitigating circumstances was deemed inadmissible in a legitimacy proceeding because the lower court's motivation was logically sound and sufficient. Finally, the third complaint concerning the prescription of the crime was found manifestly unfounded given the fifteen-year limitation period applicable to the offense.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 644 c.p.; The appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already rejected without specific critique, and a prescription claim is inadmissible if the limitation period is clearly not expired.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FICHERA SEBASTIANO GIOVANNI nato a ACI CASTELLO il 15/03/1962 avverso la sentenza del 13/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso Sebastiano Giovanni Fichera, ritenuto che la prima doglianza dell'unico motivo di ricorso, che contesta l'attendibilità della persona offesa, non è deducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (si veda pag. 6 della sentenza impugnata nella quale la Corte non solo ha spiegato le ragioni per le quali la p.o. doveva ritenersi pienamente attendibile ma anche che dette dichiarazioni risultavano corroborate da ulteriori elementi probatori), dovendosi gli stessi considerare non specifici in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto che la seconda doglianza dell'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentita in sede di legittimità ed è manifestamente infondata in presenza (si veda pag. 8 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; ritenuto che la terza doglianza dell'unico motivo di ricorso che deduce la intervenuta prescrizione del reato di cui all'art. 644, comma 5, n. 3 e 4, cod. pen., oltre ad essere reiterativo di doglianze già prospettate e puntualmente disattese, è manifestamente infondato avuto riguardo a termine prescrizionale (anni 15) previsto per il reato de quo (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13/01/2026 -