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Sentenza — n. 7122/2026 — snpen Generato dall'IA

Court annuls appeal judgment as criminal charges were extinguished by the victim's withdrawal of complaint.

Numero d'incarto Sentenza — n. 7122/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the second-instance judgment without remanding the case because the underlying criminal charges were extinguished. The victim, represented by a special prosecutor, withdrew the complaint against the two Mercurio brothers regarding damage and threats, which the defendants accepted. Consequently, the court applied Article 152 of the Penal Code to declare the cause extinct and voided the appealed sentence under Article 620 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 152 c.p.; Art. 620 c.p.p.: When a victim withdraws a criminal complaint and the accused accepts this withdrawal, the cause is extinguished under Article 152 of the Penal Code, requiring the annulment of any judgment based on the prosecution without remanding the case.

Parole chiave

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withdrawal of complaint extinction of cause criminal procedure annulment special prosecutor joint defendants risarcimento del danno condono delle spese procedurali ripetibili dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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Art. 152 c.p.
2850/2018 r.g.n.r., ritenuto, pertanto, che intervenuta la causa estintiva cui all' art. 152 c.p., deve annullarsi la sentenza impugnata senza rinvio ai sensi dell'art.
Art. 620 c.p.p. c. 1 lett. a)
152 c.p., deve annullarsi la sentenza impugnata senza rinvio ai sensi dell'art. 620 c.
Art. 340 c.p.p. c. 4
a) c.p.p., con spese a carico dei querelati ex art. 340 c.
art. 152 c.p
2850/2018 r.g.n.r., ritenuto, pertanto, che intervenuta la causa estintiva cui all' art. 152 c.p., deve annullarsi la sentenza impugnata senza rinvio ai sensi dell'art.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: MERCURIO GIOVANNI nato a POZZUOLI 1111/09/1967 MERCURIO ANTONIO nato a POZZUOLI il 29/06/1972 avverso la sentenza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi di Antonio Mercurio e Giovanni Mercurio, rilevato che in data 02/04/2025, è intervenuta remissione di querela da parte dell'avv. Serao Arturo, procuratore speciale di Amirante Giuseppe, nei confronti di Mercurio Giovanni e Mercurio Antonio, i quali hanno dichiarato di accettare tale remissione con riferimento ai reati di danneggiamento e di minaccia oggetto del procedimento n. 2850/2018 r.g.n.r., ritenuto, pertanto, che intervenuta la causa estintiva cui all' art. 152 c.p., deve annullarsi la sentenza impugnata senza rinvio ai sensi dell'art. 620 c. 1 lett.

a) c.p.p., con spese a carico dei querelati ex art. 340 c. 4 c.p.p.

P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per remissione di querela. Spese a carico dei querelati. Così deciso, il 13/01