Italian Court dismisses criminal appeal for lack of specific argumentation and infounded recidiva claim.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Giuseppe and Graziano Grammatico inadmissible and ordered them to pay court costs. The first appeal was rejected because its arguments merely repeated those already dismissed at the appellate level without providing new substantive critique. The second appeal regarding recidiva was found infounded as the lower court correctly applied statutory criteria to assess the criminal tendency rather than relying solely on the gravity of past acts. Consequently, the court ruled that the appeals lacked the necessary specificity and merit to proceed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 640 c.p.; Art. 133 c.p.: Appeals must offer specific and arguable criticism of the lower court's reasoning, and recidiva assessment requires a concrete evaluation of criminal tendency under statutory criteria, not just the gravity of prior facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GRAMMATICO GIUSEPPE nato a NAPOLI il 04/02/1977 GRAMMATICO GRAZIANO nato a NAPOLI il 30/04/1972 avverso la sentenza del 10/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti il ricorsi di Giuseppe Grammatico e Graziano Grammatico, ritenuto che il primo motivo di ricorso, proposto da entrambi i ricorrenti, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod. pen., non è deducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (si vedano pagg. 1-2 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, proposto da entrambi i ricorrenti, che contesta la sussistenza della recidiva è manifestamente infondato; che il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si veda, in particolare, pag.
3) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice"; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec