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Ordinanza — n. 7120/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as grounds merely repeat lower court's rejected arguments without new legal critique.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7120/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Gennaro Cozzolino inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued that the lower court failed to apply the special mitigating circumstance of minor offense established by Constitutional Court ruling 86/2024. The court rejected this claim because the arguments were merely a repetitive restatement of those already dismissed at the appellate level without providing a specific legal critique.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds consist solely of a pedissequous repetition of arguments already rejected by the court of first instance without offering a new, specific legal argumentation.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetition of arguments special mitigating circumstance Constitutional Court ruling Court of Cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali esame di cassazione cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
sentenza n. 86/2024 della Corte Costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COZZOLINO GENNARO nato a TORRE DEL GRECO il 25/12/1992 avverso la sentenza del 28/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Gennaro Cozzolino, ritenuto che l'unico motivo di ricorso che lamenta violazione di legge con particolare riferimento alla circostanza attenuante speciale della lieve entità di cui alla sentenza n. 86/2024 della Corte Costituzionale, non è deducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito con corrette argomentazioni logico giuridiche (si vedano pagg. 3-4 della sentenza impugnata in cui la Corte ha motivato ritenendo infondate le obiezioni della difesa), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13/0