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Ordinanza — n. 7117/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for aggravated property damage, citing procedural defects and lack of jurisdiction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7117/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Andrei Costei Apetri's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court rejected the first ground as unfounded because aggravated damage to public property remains prosecutable ex officio, and dismissed the second ground for attempting an impermissible factual reconstruction beyond the lower court's authority. Additionally, the claim of double jeopardy regarding prior disciplinary proceedings was rejected because it was not properly raised in the appellate instance.

Regesto Legislator

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Art. 635, comma 1, cod. pen.; Art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen.: The crime of aggravated damage to public property remains prosecutable ex officio; the Court of Cassation lacks jurisdiction to re-evaluate factual elements reserved to the trial judge.

Parole chiave

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aggravated property damage public building destruction ex officio prosecution double jeopardy defense appellate procedural defect factual re-evaluation Cassation jurisdiction limits divieto di doppia punibilità

Disposizioni normative citate

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Art. 635, comma 1, cod. pen.
Letti il ricorso di Andrei Costei Apetri , ritenuto che il primo motivo che contesta la correttezza della motivazione posta a fondamento del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 635, comma 1, cod. pen., in relazione all'art.
Art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen.
pen., in relazione all'art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen., è manifestamente infondato poiché il delitto di danneggiamento aggravato contestato, posto in essere su un bene esistente all'interno di un edificio pubblico è tuttora procedibile d'ufficio (Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 32908 del 23/09/2025
pen., è manifestamente infondato poiché il delitto di danneggiamento aggravato contestato, posto in essere su un bene esistente all'interno di un edificio pubblico è tuttora procedibile d'ufficio (Sez. 2, n. 32908 del 23/09/2025, Rv.
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: APETRI COSTEL ANDREI nato il 06/07/1989 avverso la sentenza del 10/04/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti il ricorso di Andrei Costei Apetri , ritenuto che il primo motivo che contesta la correttezza della motivazione posta a fondamento del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 635, comma 1, cod. pen., in relazione all'art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen., è manifestamente infondato poiché il delitto di danneggiamento aggravato contestato, posto in essere su un bene esistente all'interno di un edificio pubblico è tuttora procedibile d'ufficio (Sez. 2, n. 32908 del 23/09/2025, Rv. 288656 - 01) ; considerato che il secondo motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata in cui la Corte di merito ha evidenziato come la porta blindata fosse stata resa temporaneamente inutilizzabile); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); ritenuto che la censura relativa alla violazione del "ne bis in idem" per avere l'Apetri subito un procedimento disciplinare è inammissibile perché non devoluta in appello; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis