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Ordinanza — n. 7116/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals as discretionary merit judgments fall outside its review scope.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7116/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals by Tuda Aldo and Tuda August inadmissible, ordering them to pay court costs and a fine. The appellants argued for a different factual reconstruction and the non-prevalence of mitigating circumstances, but the court found these arguments repetitive and legally unfounded. The court ruled that the lower court's discretionary evaluation of facts and sentencing equivalence is immune from cassation review unless arbitrary or illogical.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Appeals against judgments of fact and discretionary sentencing evaluations are inadmissible as they fall within the exclusive jurisdiction of the court of first instance.

Parole chiave

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discretionary judgment review cassation inadmissibility factual reconstruction limits sentencing equivalence merit judgment scope attenuazione della pena circostanza aggravante gravità della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TUDA ALDO nato il 08/01/1992 TUDA AGUST nato il 23/09/1994 avverso la sentenza del 21/01/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Lettii ricorsi di Tuda Aldo e Tuda August, ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto da Tuda Aldo ed il secondo motivo proposto da Tuda August, con cui si lamenta violazione di legge ed illogicità della motivazione con particolare riferimento alla mancata prevalenza delle circostanze attenuante generiche sulle contestate aggravanti, oltre ad essere reiterativi di doglianze già esposte e puntualmente disattese, sono manifestamente infondati implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si vedano pag. 6- 7 della sentenza impugnata) sono, pertanto, incensurabili; ritenuto, che il primo motivo di ricorso proposto da Tuda August, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della affermazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così