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Ordinanza — n. 7115/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds lacking specific legal elements under Article 581 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7115/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Angelo Dell'Annunziata inadmissible due to the generic nature of his legal grounds. The appellant argued a violation of law but failed to specify the exact elements supporting his criticism of the lower court's decision. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the required specificity to allow the appellate judge to exercise its supervisory power.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; A cassation appeal based on a generic violation of law is inadmissible if it fails to identify the specific elements underlying the criticism, thereby preventing the appellate court from exercising its review.

Parole chiave

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generic grounds appeal Criminal Procedure Code inadmissible appeal specific elements required supervisory power review motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione obbligo di articolare le censure

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Letto il ricorso di Angelo Dell'Annunziata, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che lamenta violazione di legge è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELL'ANNUNZIATA ANGELO nato a NAPOLI il 30/06/1987 avverso la sentenza del 07/04/2025 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Angelo Dell'Annunziata, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che lamenta violazione di legge è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13/01/2