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Ordinanza — n. 7111/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for being generic; motive fails to contest specific appellate reasoning on mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7111/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Robert Mijailovic inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's refusal to apply generic mitigating circumstances, arguing they were not properly considered. The court rejected this claim because the appellant's motive was too generic, failing to specifically address the appellate court's explicit finding that such circumstances had already been recognized and applied.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal motive is inadmissible if it is generic and does not specifically confront the reasoning of the lower court regarding the recognition of mitigating circumstances.

Parole chiave

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generic appeal motive inadmissible cassation mitigating circumstances appellate reasoning procedural costs motivi di cassazione circostanze attenuanti motivi di rigore

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIJAILOVIC ROBERT nato il 11/12/1987 avverso la sentenza del 10/01/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Robert Mijailovic, ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è generico in quanto non si confronta con la motivazione del giudice di appello che a pag. 4 della sentenza impugnata, nel valutare la congruità della pena, ha rilevato che le attenuanti generiche erano state riconosciute; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13/01/20