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Ordinanza — n. 7110/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to mere repetition of arguments already rejected by the Court of Appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7110/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Paola Sanesi's appeal inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. Sanesi argued violations of procedural and penal codes regarding evidence and responsibility, but the court found these claims were not specific. The court ruled that the arguments merely repeated those already rejected by the Court of Appeal without providing a new critical analysis of the evidence.

Regesto Legislator

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Art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if it consists solely of a pedissequous repetition of arguments already deduced and rejected by the court of first instance, failing to perform the typical function of a critical argument against the judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetition of arguments lack of specificity procedural codes critical analysis motivi di cassazione amministrazione infedele qualificata appropriazione indebita

Disposizioni normative citate

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Art. 606 lett. b) e e) cod. proc. pen.
Letto il ricorso di Paola Sanesi, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che lamenta violazione dell'art. 606 lett.
Art. 646 cod. pen.
Art. 61 n. 11 cod. pen.
Art. 192 cod. proc. pen.
Art. 533 comma 1 cod. proc. pen.
Art. 546 lett. e) cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANESI PAOLA nato a ROMA il 20/02/1972 avverso la sentenza del 21/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Paola Sanesi, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che lamenta violazione dell'art. 606 lett.

b) ed e) cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 646, 61 n. 11, cod. pen., 192, 533, comma 1, 546 lett.

e) cod. proc. pen., non è deducibile perché fondato su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (si vedano pagg. 3-4 della sentenza impugnata nelle quali i giudici di appello hanno correttamente valutato il materiale probatorio in forza del quale si è giunti all'affermazione di responsabilità dell'imputata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13/